Codice di Procedura Civile art. 675 - Termine d'efficacia del provvedimento.

Rosaria Giordano

Termine d'efficacia del provvedimento.

[I]. Il provvedimento che autorizza il sequestro [669-sexies 1-2, 669-octies 1] perde efficacia, se non è eseguito entro il termine di trenta giorni dalla pronuncia [669-novies].

Inquadramento

È previsto che il sequestro divenga inefficace se entro trenta giorni dalla pronuncia dello stesso non è eseguito.

Tale regola trova applicazione anche nell'ipotesi nella quale il provvedimento sia stato pronunciato fuori udienza. (Trib. Ivrea 8 settembre 2004; Trib. Roma 23 gennaio 1995, Gius, 355).

Per il rispetto alla norma sarà sufficiente che entro trenta giorni sia iniziata l'esecuzione anche se il verbale di sequestro è negativo (Cass. n. 3679/1999).

Il procedimento per la declaratoria di inefficacia del sequestro è, secondo l'opinione prevalente, quello dettato dall'art. 669-novies. (Trib. Reggio Calabria 8 agosto 2003, Giur. mer., 2004, n. 4, 483, con osservazione di Farina; Trib. Verona 19 giugno 2003, Giur. it., 2003, 2067).

Procedimento

A seguito dell'introduzione, ad opera della l. n. 353/1990, del c.d. procedimento cautelare uniforme è discussa la questione concernente l'operatività, anche nell'ipotesi in esame, delle disposizioni dettate dall'art. 669-novies in tema di inefficacia dei provvedimenti cautelari. In particolare, secondo un primo e minoritario orientamento, la perenzione del sequestro ai sensi dell'art. 675 matura de iure senza necessità della declaratoria giudiziale di cui all'art. 669-novies, comma 2, e non preclude la riproposizione dell'istanza cautelare (Trib. Viterbo 9 febbraio 1996, in Dir. e giur. agr., 1996, 543, con nota di Petrolati). Appare nondimeno prevalente la tesi contraria in omaggio alla quale sebbene l'art. 669-novies non menzioni espressamente l'art. 675, l'analogia della fattispecie disciplinata da tale ultima norma con quelle previste dal comma primo dell'art. 669-novies, atteso che nell'uno e negli altri la perdita di efficacia consegue ad un'inerzia della parte interessata, ed il carattere di previsione generale della norma introdotta dalla novella sul rito cautelare uniforme per disciplinare le forme e le modalità della dichiarazione di inefficacia, inducono a ritenere applicabili tali forme e modalità anche al caso dell'inefficacia del sequestro conseguente alla mancata esecuzione nel termine dettato dall'art. 675 (Trib. Savona, 24 luglio 2020; Trib. Reggio Calabria 8 agosto 2003, Giur. mer. 2004, n. 4, 483, con osservazione di Farina).

In sede applicativa si è ritenuto che per l'individuazione del giudice competente a pronunziare la declaratoria di inefficacia di un sequestro giudiziario concesso ante causam e non eseguito nel termine previsto, occorre distinguere l'ipotesi in cui il sequestrante, oltre a non avere eseguito in termine, non abbia neppure introdotto il giudizio di merito, dall'ipotesi in cui il sequestrante, pur non avendo eseguito in termine, abbia però introdotto il giudizio di merito; ponendo l'accento sulla disomogeneità tra l'ipotesi della mancata introduzione del giudizio di merito, contemplata dall'art. 669-novies, comma 2, ed il contenuto dell'art. 675 , deve concludersi che, nel primo caso, l'inefficacia non può che essere pronunciata dal giudice della cautela, mentre nel secondo caso, essendosi radicato il giudizio di merito, è in esso che devono naturalmente confluire tutte le questioni attinenti all'attuazione del provvedimento cautelare (Trib. Trani 17 gennaio 2012).

Individuazione del dies a quo della decorrenza del termine

La norma in esame, ai fini della decorrenza del termine di 30 giorni di efficacia del sequestro, fa riferimento al momento della pronuncia dello stesso (v., di recente, Cass. II, n. 22945/2019) non già della comunicazione alla parte onerata dell'inizio dell'esecuzione.

In omaggio alla formulazione letterale della disposizione, nella prassi si ritiene che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 675 per l'esecuzione del sequestro, decorre dalla data di deposito del provvedimento, non già da quella della sua comunicazione (Trib. Ivrea 8 settembre 2004; Trib. Roma 23 gennaio 1995).

In effetti, una più risalente decisione aveva ritenuto non manifestamente infondata — in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. — la questione di legittimità costituzionale dell'art. 675, laddove non prevede che, nel caso di provvedimento di sequestro emesso fuori dall'udienza, il termine di trenta giorni stabilito a pena di inefficacia, per eseguirlo, decorre anziché dalla pronuncia del provvedimento, dalla comunicazione alla parte e quindi dalla conoscenza, di esso (Trib. Palermo ord. 1 ottobre 1982). La questione è stata ritenuta manifestamente infondata da Corte cost. n. 386/1988, Giust. civ. 1988 I, 1384 (posizione ribadita, anche rispetto ad altri parametri invocati, da Corte cost. n. 237/1995, in Resp. civ. e prev., 1995, 892, con nota di De Cristofaro).

In sede applicativa è stato precisato che  nel caso di sequestro giudiziario concesso dal giudice senza la nomina di un custode, in violazione dell'art. 676, la parte, per evitare l'inefficacia del provvedimento exart. 675, nel termine di trenta giorni deve provvedere ad attivarsi o iniziando il sequestro rivolgendosi comunque all'Ufficiale Giudiziario, ovvero richiedendo al giudice l'integrazione del provvedimento (Trib. Reggio Emilia, 13 ottobre 2012).

Atto esecutivo idoneo ad evitare l'inefficacia del sequestro

Ai fini della verifica del termine di trenta giorni dovrà aversi riguardo al momento nel quale è iniziata l'esecuzione forzata: ad esempio quello dell'effettuazione del pignoramento per l'espropriazione e la notifica del preavviso di rilascio per l'esecuzione ex artt. 605 ss. (v., peraltro, con riguardo all'esecuzione per rilascio Cass. n. 13775/2007).

In ogni caso, è consolidato, anche in sede di legittimità, il principio per il quale al fine di evitare l'inefficacia del sequestro sancita dall'art. 675 è sufficiente dare inizio all'esecuzione entro il termine di giorni trenta e ciò anche se l'esito sia infruttuoso e venga quindi redatto un verbale negativo di sequestro, restando sempre ferma la possibilità di compiere successivamente ulteriori atti di esecuzione (Cass. n. 3679/1999).

È stato poi precisato che il profilo di inefficacia del sequestro riguarda il solo caso della mancata esecuzione del sequestro, cui consegue, ex art. 675, un effetto riflesso sulla stessa efficacia del provvedimento di autorizzazione del sequestro, mentre, allorché il sequestro abbia avuto una esecuzione tempestiva e si discuta della inammissibilità di ulteriori atti esecutivi posti in essere dopo il termine di cui all'art. 675, deve ritenersi esclusa l'inefficacia del provvedimento (Trib. Monza 24 giugno 2002).

Casistica

Il socio di s.p.a. che, nella veste di sostituto processuale ex lege della società partecipata, abbia chiesto e ottenuto l'autorizzazione ad eseguire sequestro conservativo nei confronti di amministratori e sindaci, a tutela delle ragioni di credito da far valere con l'azione sociale di responsabilità ex art. 2393-bis c.c., ben può attivarsi per l'esecuzione della misura cautelare, senza che sia necessario alcuna iniziativa della società, in persona del curatore speciale. Il socio che abbia ottenuto la misura cautelare di cui all'art. 671 c.p.c., in favore della società, può eseguire il sequestro conservativo nella medesima veste, quindi in favore della società, ma non può, quindi, richiedere l'iscrizione in proprio favore (Trib.  Roma, Sez. spec. Impresa, 12 gennaio 2021,  n. 525, in Societapiù.it e in Foro it., 2021,  I, 1854).

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